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 DENTI&DENTISTI
 Per i politici i pazienti e odontotecnici
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Flo
Membro Senior


Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino


356 Messaggi

Inserito il - 14 ottobre 2010 : 13:48:41  Mostra Profilo Invia a Flo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tua proposta di legge può sembrare liberatoria dalla dipendenza dallo studio e questo è vero solo da punto di vista economico in quanto fatturi e incassi, ma devi affrontare prima qualche
problema:
--aumentare la superficie del laboratorio perchè ti serve una camera per il riunito, una sala d' attesa, bagno attrezzato per diversamente abili, accesso allo stabile per gli stessi.

qui cominci a spendere i primi soldi affitto, riunito, frese da studio, portaimpronte, disinfettanti, bicchieri, bavette e quant'altro
la Tarsu ti aumenterà in ragione dei mq dello studio-laboratorio
la ditta dei rifiuti speciali ti chiederà un contratto diverso.
Come artigiano hai una tassazione, come dentista-odontotecnico passeresti tra i professionisti con imposizione diversa
Rispetto della 626 in quanto presidio sanitario, assicurazione, il commercialista che deve impostarti una contabilità diversa.
Se la legge passaste dovreste sostenere esami di abilitazione e iscrivervi ad adveniente albo..altri soldi.
Se, per caso hai dipendenti, INAIL, INPS rispetto orari di lavoro, ferie, permessi....quindi un consulente del lavoro.
Qui, mi fermo per non angustiarti più di quello che abbia gà fatto.
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seti
Membro




72 Messaggi

Inserito il - 14 ottobre 2010 : 17:15:51  Mostra Profilo Invia a seti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La responsabilità del medico impone una assicurazione (RC professionale) inoltre è contrattualmente tenuto a garantire una minima durata del manufatto eseguito dal tecnico (10 anni e oltre). Il tecnico una volta che il dentista ha verificato la congruità e lo ha inserito e sono passati almeno 7gg non è responsabile di nulla e un eventuale rifacimento lo dovrebbe pagare il medico...
Tenete conto che se le cose sono fatte lege artis il medico impiega 3 volte le ore del tecnico, quindi il rapporto di tempo impiegato è 3:1... Da qui la differenza di ricavi...
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asso
Nuovo Arrivato



Regione: Puglia
Prov.: Bari


14 Messaggi

Inserito il - 15 ottobre 2010 : 12:28:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di asso  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di asso Invia a asso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao seti guarda che la 93/42 non dice che la protesi deve durare 10 anni se tu leggi il contenuto ti rendi conto che una protesi dopo 5 anni e da rifare.
esempio la fiat ti vende un'auto ma dopo 10 anni dice che l'auto e da rottamere pero tu puoi tenerla anche 30 anni.
Lo stesso vale per le protesi una protesi dopo 5 anni e da rifare ma tu puoi tenerla anche 50 anni in bocca.
Purtroppo ci sono leggi cosi ingarbubliate che da una parte salvaguardano il paziente ma dall'altra lo bastonano, questo è dovuto al fatto che i ministri segretari sottoministri prima di fare delle leggi ascoltano le associazioni di categoria e essendo la categoria dei medici una lobby detta legge come e quando vuole.
IO non conosco nessun medico che accetta di aver sbagliato e fa risarcire il paziente dall'assicurazione, non so tu fammi sapere..
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seti
Membro




72 Messaggi

Inserito il - 15 ottobre 2010 : 17:55:06  Mostra Profilo Invia a seti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spiacente ma è la legge italiana che dice che una protesi se ti dura in bocca meno di 10 anni il dentista ti deve ridare i soldi... Ti confondi con le otturazioni dove è stata rilevata una durata media minima accettabile di 5 per quelle estetiche (in plastica) e di 10 per quelle metalliche (amg che ormai non si usa quasi più)... Le protesi non sono scarpe, ogni volta che una protesi fallisce si porta dietro una parte del tuo corp (di dente, l'intero dente, l'osso e la gengiva etc...) per questo non possono durare SOLO 5 anni... La 93/42 è una certificazione inutile quanto il marchio CE... Non certifica e non garantisce nulla (tantomeno la qualità del lavoro che non dipende quasi per nulla dal materiale) visto che chi certifica può dire quello che vuole... Le sentenze dei giudici contro i dentisti solitamente valutano la durata minima 10 aa (è anche il lasso di tempo che usano le assicurazioni quando decidono il n° di rifacimento nella vita che ti devono liquidare... loro tendono ad alzare a 15aa e a considerare gli impianti 1 sola volta nella vita). 5 anni ti dura un' otturazione provvisoria o un provvisorio rinforzato.
Le assicurazioni solitamente bypassano l'assicurato per cercare un accordo extragiudiziale e quindi lo sconto anche se il medico vorrebbe fare opposizione... Le sentenze le trovi sui libri di medicina legale ma anche in rete se cerchi, 5 anni sarebbe una pacchia per i medici...

Modificato da - seti in data 15 ottobre 2010 18:10:40
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seti
Membro




72 Messaggi

Inserito il - 15 ottobre 2010 : 18:08:09  Mostra Profilo Invia a seti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti do' qualche dato su studi retrospettivi deglianni '90:

Walton, 1997 studio osservazionale retrospettivo (344 pazienti, 768 capsule singole, 346 ponti: successo a 10aa 91,5%
Hegerd, 1998 studio osservazionale retrospettivo su ponti: successo a 10aa 80%
Scurria, 1998 metanalisi della letteratura su ponti: 87% a 10aa, 69% a 15aa...

Da dove lo ricavi il dato 5 anni (forse ti riferisci alle dentiere di plastica che si consumano?)
Il Giudice si ispira ai dati dibuona pratica media e quindi a quelli di cui sopra, se poi gli odontotecnici costruttori di protesi vogliono scrivere che i lavori devono essere rifatti ogni mese possono farlo ma non ha nessuna valenza se non quella di invitare i pazienti a spendere più soldi... Comprensibile ma censurabile.

Modificato da - seti in data 16 ottobre 2010 09:26:20
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Flo
Membro Senior


Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino


356 Messaggi

Inserito il - 16 ottobre 2010 : 13:25:41  Mostra Profilo Invia a Flo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quote:

Da dove lo ricavi il dato 5 anni (forse ti riferisci alle dentiere di plastica che si consumano?)
Il Giudice si ispira ai dati dibuona pratica media e quindi a quelli di cui sopra, se poi gli odontotecnici costruttori di protesi vogliono scrivere che i lavori devono essere rifatti ogni mese possono farlo ma non ha nessuna valenza se non quella di invitare i pazienti a spendere più soldi... Comprensibile ma censurabile.
Modificato da - seti in data 16 ottobre 2010 09:26:20

Guarda un pò la validità della certificazione che ricevi da laboratorio o tu non fai protesi?
Le due leggi sono in contrasto l' una con l' altra..ogni tanto capita.
Capita anche che la Corte d' Appello di Genova sentenzi che il dentista ha l' obbligo del risultato, se lo recepisse la Cassazione diverrebbe giurisprudenza.
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seti
Membro




72 Messaggi

Inserito il - 18 ottobre 2010 : 17:20:47  Mostra Profilo Invia a seti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Peccato che l'hanno recepito da anni eccome vuoi che ti linki un po' di sentenze già passate in giudicato o altri links medico-legali? Nella professione hanno cercato inutilmente di opporsi all'obbligo dirisultato inprotesi ma alla fine hanno dovuto cedere le armi... La protesi dentale è stata equiparata alla chirurgia estetica, quindi nelle altre branche obbligo di mezzi in queste anche di risultato, se mi dai tempo ti trovo i links... Ormai è Giurisprudenza pubblicano sentenze anche sulle varie riviste della professione da anni... Ormai si fa solo un distinguo se la richiesta e dil caso sono complessi, le ultime sentenze sono ormai orientate verso l'obbligo dirisultato:

http://odontolex.it/responsabilita-medica/risk-management/27-obbligazione-di-mezzi-o-di-risultato-nel-trattamento-odontoiatrico.html?start=1

Modificato da - seti in data 18 ottobre 2010 17:27:00
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Flo
Membro Senior


Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino


356 Messaggi

Inserito il - 18 ottobre 2010 : 19:00:57  Mostra Profilo Invia a Flo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La giurisprudenza distingue tra terapie semplici e casi complessi nei quali il paziente non è abbastanza edotto.
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seti
Membro




72 Messaggi

Inserito il - 19 ottobre 2010 : 10:09:04  Mostra Profilo Invia a seti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... Ormai si fa solo un distinguo se la richiesta e dil caso sono complessi, le ultime sentenze sono ormai orientate verso l'obbligo dirisultato:

Ed io che ho detto? I casi complessi sono veramente pochi, prova a fare due corone sui centarli con du ebelle recessioni fino al naso e vedi se lo considerano semplice o complesso... Quindi SOLo se il caso è complesso e contemporanemente il paziente non è abbastanza edotto non hai obbligo di risultato, ciò si traduce nel fatto che solo in un lumicino di casi protesici (le due condizioni) non hai obbligo di risultato...Sai se i pazienti ne fossero edotti quanti dnetisti dovrebbero appendere i trapani al chiodo? Per fortuna i pazienti sono mooolto tolleranti ed inconsapevoli dei lori diritti...

Modificato da - seti in data 19 ottobre 2010 10:15:42
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esseno
Membro Medio




142 Messaggi

Inserito il - 06 novembre 2010 : 17:45:27  Mostra Profilo Invia a esseno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando

Grande Vittoria degli Odontotecnici Spagnoli

La Corte di Cassazione di Madrid ha sentenziato in via definitiva che essendo gli odontotecnici una professione con pari diritti a quella degli odontoiatri ha la facoltà di fatturare direttamente al paziente ed il paziente, a sua volta, deve essere messo in grado dall'odontoiatra di scegliere a quale laboratorio rivolgersi per farsi fare la protesi prescritta, attestando così la piena indipendenza dell'odontotecnico rispetto all'odontoiatra.

Questo è il risultato finale di una battaglia legale partita nel 2006, da quando cioè il Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid aveva decretato che per la concessione di aiuti economici per le protesi di persone anziane disagiate, coloro che ne volevano beneficiare dovevano presentare la fattura per la protesi emessa dall'odontoiatra o dalla clinica dentale.

Poiché, in Spagna, la legge vieta al dentista di fatturare al paziente la protesi che acquista dall'odontotecnico, il Collegio degli Odontotecnici di Madrid si era opposto a questo ordine sollecitando che fosse direttamente il paziente e non il dentista a presentare la fattura emessa dal laboratorio e vincendo la causa
.

Il Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid ha fatto ricorso al Tribunale Supremo contro la Sentenza di Primo Grado, ma il Tribunale Supremo ancora una volta ha dato ragione al Collegio degli Odontotecnici motivando la sentenza con il fatto che essendo gli odontotecnici una professione sanitaria in base ad una legge del 1986, secondo il Decreto sui Prodotti Medicali, in quanto appunto professione sanitaria, l'odontotecnico deve avere pari diritti di fronte alla legge rispetto all'odontoiatra e deve avere completa capacità, responsabilità e autonomia imprenditoriale e quindi deve avere il diritto di emettere le proprie fatture senza essere subordinato ad un'altra professione sanitaria o ad altri soggetti.

Inoltre la Corte Suprema ha riconosciuto che il decreto del Dipartimento della Famiglia e degli Affari Sociali di Madrid violava anche il diritto del paziente di essere informato e di poter entrare in possesso della documentazione clinica che lo riguarda e, recita la sentenza, "...come principio base tutte le azioni nell'ambito della sanità, richiedono in linea generale il consenso del paziente, o il paziente deve essere messo nelle condizioni di poter decidere liberamente fra le opzioni cliniche disponibili, dopo aver ricevuto le informazioni adeguate. L'articolo 3 del medesimo decreto regola il concetto di "libera elezione" coma la facoltà del paziente di optare liberamente e volontariamente fra due o più alternative terapeutiche e fra diversi professionisti o centri di assistenza."

Questa sentenza stabilisce quindi due cose:

1) Il laboratorio deve fatturare direttamente al paziente

2) Il paziente deve essere messo in condizioni di scegliere fra più laboratori e più opportunità riabilitative.

Nell'esprimere la loro profonda soddisfazione per l'esito del procedimento le AAOO spagnole hanno sottolineato come questa sentenza garantisce la tutela degli utilizzatori delle protesi, concedendo a loro il diritto di eleggere liberamente il proprio laboratorio odontotecnico, così come accade per gli audiometristi, i podologi e gli ortopedici che, una volta ricevuta la prescrizione, possono rivolgersi al professionista prescelto e come accade per le farmacie dove il paziente, una volta ricevuta la prescrizione può scegliere liberamente a quale farmacia rivolgersi per acquistare i medicinali.
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Vediamo se la cosa si propaga.




"Nessuno e' più schiavo di chi si ritiene libero senza esserlo" (J.W.Goethe)
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Flo
Membro Senior


Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino


356 Messaggi

Inserito il - 06 novembre 2010 : 20:13:11  Mostra Profilo Invia a Flo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caro Esseno,
non so se sia veramente una vittoria degli odontotecnici, senz' altro una debacle per i dentisti ed una complicazione per i pazienti.
Se leggi il mio post di risposta ad Asso ti renderai conto dei problemi di partenza cui andrebbero incontro i laboratori.
quote:

La Corte di Cassazione di Madrid ha sentenziato in via definitiva che essendo gli odontotecnici una professione con pari diritti a quella degli odontoiatri ha la facoltà di fatturare direttamente al paziente ed il paziente, a sua volta, deve essere messo in grado dall'odontoiatra di scegliere a quale laboratorio rivolgersi per farsi fare la protesi prescritta, attestando così la piena indipendenza dell'odontotecnico rispetto all'odontoiatra.


In Italia l' odontotecnico è un artigiano, non un professionista sanitario, per ora, quindi per noi il primo scoglio
quote:

Poiché, in Spagna, la legge vieta al dentista di fatturare al paziente la protesi che acquista dall'odontotecnico, il Collegio degli Odontotecnici di Madrid si era opposto a questo ordine sollecitando che fosse direttamente il paziente e non il dentista a presentare la fattura emessa dal laboratorio e vincendo la causa.

Non ho ben capito questo passaggio: in Spagna il dentista presenta al paziente la fattura dell' odontotecnico e incassa per lui?
Nel nostro sistema non è possibile.
quote:
ad una legge del 1986, secondo il Decreto sui Prodotti Medicali, in quanto appunto professione sanitaria, l'odontotecnico deve avere pari diritti di fronte alla legge rispetto all'odontoiatra e deve avere completa capacità, responsabilità e autonomia imprenditoriale e quindi deve avere il diritto di emettere le proprie fatture senza essere subordinato ad un'altra professione sanitaria o ad altri soggetti.

ripeto la prima risposta.
quote:

2) Il paziente deve essere messo in condizioni di scegliere fra più laboratori e più opportunità riabilitative.

indubbiamente il paziente riceve maggiori possibilità di scelta, ma quali criteri adotterà per scegliere un buon laboratorio?
quote:

Nell'esprimere la loro profonda soddisfazione per l'esito del procedimento le AAOO spagnole hanno sottolineato come questa sentenza garantisce la tutela degli utilizzatori delle protesi, concedendo a loro il diritto di eleggere liberamente il proprio laboratorio odontotecnico, così come accade per gli audiometristi, i podologi e gli ortopedici che, una volta ricevuta la prescrizione, possono rivolgersi al professionista prescelto e come accade per le farmacie dove il paziente, una volta ricevuta la prescrizione può scegliere liberamente a quale farmacia rivolgersi per acquistare i medicinali.

Dal mio punto di vista è un' ulteriore aggravio di una situazione già di per sè complicata, sempre il laboratorio deve eseguire progetto altrui...
Parlo per me, come mi ha ordinato Antonella, tra dentista ed odontotecnico si stabilisce un rapporto strettissimo di fiducia e fidelizzazione reciproca, perchè ciò che viene costruito dal laboratorio,
diventa responsabilità personale del dentista che ne risponde anche di fronte alla Legge e risponde dell' integrità fisica del paziente
Nel caso spagnolo i contenziosi diventano un guazzabuglio inestricabile: il dentista ha mal progettato o l' odontotecnico mal eseguito?
Quelli che ne godranno i frutti saranno gli odontoiatri forensi.
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